Apprendistato e relativo obbligo formativo

Formazione per apprendisti: un post “divulgativo”

Come dice Wikipedia, in sostanza il rapporto di apprendistato “.si basa su un patto fra datore di lavoro e dipendente, in base al quale l’apprendista accetta condizioni contrattuali peggiori (in termini ad esempio di retribuzione, di durata del rapporto, di ammortizzatori sociali) in cambio di una formazione specializzata tale da garantirgli una cospicua crescita professionale.”

Come noto, il contratto di apprendistato consente (semplifichiamo al massimo) all’impresa di assumere (con contratti della durata massima di 6 anni) apprendisti (fino a 30 anni non ancora compiuti) senza dover versare i contributi, che sono a carico del sistema pubblico (se vogliamo, questa che vi propongo è una lettura “aziendo-centrica”: oggi che non esiste più il vecchio contratto formazione-lavoro, l’apprendistato è sicuramente una forma contrattuale molto favorevole per l’impresa).

In cambio di questi vantaggi, la normativa (sostanzialmente 2 sono le leggi cui si fa riferimento: la 196/97 e la 276/03) prevede un obbligo formativo di 120 ore (160/140/120 ore per il CCNL metalmeccanico-PMI) per ogni annualità del contratto di apprendistato stesso. La formazione, normalmente, è erogata in parte in aula (di solito si tratta di 24 ore, la cosiddetta formazione “trasversale”: informatica, sicurezza sul lavoro, diritti e doveri del lavoratore…) e in parte in azienda (tutte le ore restanti).  L’impresa, se il CCNL cui fa riferimento l’apprendista è regolato dalla legge 276/03, volendo può decidere di erogare tutta la formazione internamente.

La formazione aziendale, ovviamente, verte sull’apprendimento del mestiere che l’apprendista dovrà svolgere. La normativa attuale rimanda alle regioni la definizione dei profili formativi specifici dell’apprendistato professionalizzante. La Regione Emilia Romagna, ad esempio, cofinanzia (per ora…) con voucher formativi del valore di 500 euro le imprese che decidono di attingere ai profili formativi del proprio catalogo per progettare la formazione. Anzi, in un’ottica anticrisi, raddoppia (1000 euro) il valore del voucher per i neoassunti (dal 1 ottobre 2009).

Assieme agli enti di formazione con cui collaboro, sono in grado di assistere l’azienda nelle attività collegate.

E’ fondamentale infatti per l’impresa dimostrare di aver adempiuto all’obbligo formativo implicito in questa tipologia del contratto, il che avviene con una serie di attività quali:

  • Erogazione della formazione all’interno del luogo di lavoro (da definire in  base al CCNL di riferimento)
  • Erogazione della formazione d’aula esterna all’azienda da svolgersi presso le strutture dell’ente di formazione
  • Predisposizione e stesura del piano formativo individuale
  • Consulenza nell’individuazione della qualifica e delle modalità formative
  • Realizzazione di percorsi personalizzati
  • Gestione della documentazione
  • Supervisione e monitoraggio dello stato delle attività
  • Certificazione dei percorsi di formazione

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Formazione gratuita per apprendisti

Avete assunto apprendisti a partire dal 1 ottobre 2009? La Regione Emilia Romagna ha raddoppiato (portandolo a € 1.000) il valore dei “voucher” (gli assegni formativi) destinati alla formazione degli apprendisti che frequentano corsi tratti dal catalogo regionale della formazione in apprendistato. Ciò significa che la formazione (che – ricordiamo – è obbligatoria per chi è assunto con contratto di apprendista) può essere erogata a titolo totalmente gratuito.

Gli enti di formazione con cui collaboro offrono percorsi formativi per gli apprendisti, contattetemi se siete interessati. Naturalmente, se i vostri apprendisti sono stati assunti prima del 1 ottobre 2009, l’obbligo di formarli c’è comunque. In quel caso tuttavia il voucher regionale ha il valore consueto di € 500, per cui il costo effettivo dipende da vari fattori (contratto collettivo di riferimento, normativa cui il contratto è sottoposto, listino prezzi dei vari enti di formazione).